La legge sugli sprechi alimentari è in vigore da dieci giorni, vediamo di che si tratta
3 Ottobre 2016
E’ oramai operante la legge contro gli sprechi, pubblicata da due settimane sulla gazzetta ufficiale e porta già nel titolo, o cappello o meglio, primo articolo ciò che persegue, ovvero la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
e ciò attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: donazione delle eccedenze ai fini di solidarietà sociale e consumo umano soprattutto; lo stesso vale per le medicine. Un altro fine rinvia a quei centri di riuso e riciclo previsti dall’articolo 180 del codice ambientale e che stentano a vedersi davvero per un autentica riduzione a monte dei rifiuti, con la creazione di centri, reti, baratti, scambi, educazione, ecc…
Tornando alle motivazioni della norma, un altro aspetto è quello legato alla riduzione dell’impatto delle discariche per i prodotti biodegradabili. Un altro riferimento riguarda un’altra araba fenice: i centri di raccolta, dove, secondo la legge… possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
La legge individua i soggetti e criteri della legge, gli operatori del settore alimentare, ivi compresa la grande distribuzione, il termine minimo di conservazione e le eccedenze alimentari e il ruolo degli enti ovvero «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
La cessione vede quindi un ruolo delle istituzioni che prendono le eccedenze destinandole a persone indigenti anche attraverso altri soggetti donatari. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. La cessione può avvenire direttamente dai campi agricoli nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, di integrità dell’imballaggio primario. Tutta le legge impegna attività di informazione, educazione, a 360 gradi e tutti i centri di fornitura pasti, ristorazione e mense. Ivi comprese le forniture di medicinali accertate telematicamente e da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. Ai comuni compete la riduzione della tariffa per tutti coloro che sono impegnati in questa azione. E questo è il punto più importante, l’incentivo.
[http://www.agoramagazine.it]