Collegato ambientale: strategie per la riduzione dei rifiuti organici

29 Febbraio 2016

Premiato l’autocompostaggio con cospicue riduzioni della tassa sui rifiuti. Nasce il “compostaggio di comunità”

Tra le tante novità contenute nel c.d. Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221), da poco entrato in vigore, meritano attenzione qulle che rilanciano il compostaggio dei rifiuti organici di cui viene promossa la diffusione e incentivata fiscalmente la pratica. Di particolare interresse l’introduzione della nuova nozione di “compostaggio di comunità” inteso come il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani” da queste prodotti: si pensi ai rifiuti biodegradabili prodotti dalle attività agricole e vivaistiche o anche da cucine, mense, mercati, giardini e parchi.

Il rilancio del compostaggio

Sono tre gli articoli del “Collegato” di cui ci occuperemo. L’articolo 37 , che prevede una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche (ad esempio attività agricole e vivaistiche) che effettuino compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici. L’articolo 38, che prevede la possibilità di riduzione della “tassa rifiuti” per il “compostaggio di comunità”, nuova nozione introdotta nel Testo Unico Ambientale. E l’art. 25, che modificando il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, dedica una norma anche alla plastica compostabile.

Gli incentivi al compostaggio: riduzione della tassa rifiuti urbani e semplificazioni autorizzative degli impianti

L’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 reca una serie di disposizioni tese a incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale sia “di comunità”.

Per realizzare questa finalità vengono inseriti due nuovi commi in due distinte norme del TUA (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006): l’art. 208 e l’art. 214.

Nell’ art. 208, in particolare, viene introdotto il nuovo comma 19-bis che prevede l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti urbani sia per le utenze domestiche (per i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino), sia per quelle non domestiche (per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche) che effettuino compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici.

Un’ ulteriore forma di incentivazione è prevista con l’introduzione del comma 7-bis dell’art. 214 TUA, che prevede la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. “compostaggio di comunità” di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che abbiano una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.

In questo secondo caso, dunque, la disposizione fa riferimento agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili che siano destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.

Prima della sottoscrizione della convenzione, deve essere acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

Incentivi al compostaggio di rifiuti organici effettuato sul luogo stesso di produzione

Passiamo all’art. 38 della legge n. 221/2015, espressamente volto a favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Tali novità vengono attuate grazie a una modifica del TUA, e in particolare, in primo luogo, attraverso l’inserimento dei commi 1-septies e 1-octies nell’art. 180, i quali prevedono che le Regioni e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione (come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità), anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’art. 199 del TUA.

Il secondo periodo del nuovo comma 1-septies, poi, consente ai Comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (la TARI, ex art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), alle utenze che effettuano le attività di riduzione dei rifiuti sopra previste.

Ai sensi del nuovo comma 1-octies, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Collegato ambientale, il MATTM, di concerto con il Ministero della Salute, dovrà emanare un decreto che definisca i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Infine, è sempre l’art. 38 del “Collegato” che introduce nel Testo Unico Ambientale (art. 183, comma 1, nuova lettera qq-bis), la nuova nozione di “compostaggio di comunità”:

“compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti” .

Plastica compostabile e decreto n.75/2010 sui fertilizzanti

A completamento delle novità sul compostaggio l’ex Collegato ambientale dedica una norma alla “plastica compostabile”, quella cioè che, nel rispetto della norma UNI EN13432, può essere utilizzata per raccogliere separatamente l’umido, attesa la sua (bio)degradazione in poche settimane negli impianti di compostaggio.

L’art. 25 della legge n. 221/2015, infatti, include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti. La novità viene introdotta modificando l’allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75.

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