Quindi sarebbe ancora più opportuno non gettarle nell’indifferenziato…
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha eliminato, con l’articolo 1 comma 1085, l’obbligo, previsto nel DM 21 marzo 1973 (art. 13-ter)sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, di una percentuale minima pari al 50% di plastica vergine nella produzione di nuove bottiglie in PET. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 e senza periodo transitorio, sarà possibile produrre bottiglie in PET costituite interamente da plastica proveniente da operazioni di riciclo.
Per quanto riguarda la disposizione introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 si evidenzia come rimangono ferme le condizioni e le prescrizioni previste dall’articolo 13-ter del DM 21 marzo 1973, ossia che:
- la plastica di recupero sia costituita da bottiglie di PET originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti;
- i produttori di bottiglie impieghino PET riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del Regolamento 1935/2004/CE;
- lo specifico processo di riciclo che fornisce il PET riciclato sia inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 282/2008/CE.
[fonte: Assoambiente.org]